Nuova ritenuta d'acconto 2026: La guida definitiva

Ritenute d'Acconto 2026: guida completa per agenzie di viaggio e tour operator

Dal 2026 le provvigioni percepite da agenzie di viaggio e tour operator sono soggette a ritenuta d’acconto secondo l’art. 25-bis del DPR 600/73.

La misura introdotta dalla Legge di Bilancio modifica i flussi finanziari delle commissioni turistiche e richiede nuovi adempimenti contabili e amministrativi.

Cos'è la ritenuta d'acconto e come funziona

La ritenuta d’acconto è un anticipo sulle imposte dovute da un lavoratore autonomo o professionista.

Nel sistema fiscale italiano il committente trattiene una percentuale del compenso e la versa allo Stato per conto del professionista.

Nel meccanismo della ritenuta intervengono tre attori principali:

Committente

  • azienda o agenzia che paga il compenso
  • trattiene la ritenuta
 

Professionista o collaboratore

  • riceve il compenso al netto della ritenuta
  • recupera la ritenuta nella propria dichiarazione dei redditi
 

Stato

  • riceve l’imposta anticipata tramite versamento.

Cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 introduce una novità rilevante per il settore turistico: l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni derivanti dall’intermediazione turistica.

Questo intervento estende al comparto travel la disciplina prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73, che già regola le provvigioni in altri settori commerciali.

L’aliquota prevista è pari al 23%, la base imponibile varia tra il 20% e il 50%.

L’incidenza reale varia tra 4,6% e 11,5%.

La ritenuta riguarda solo fornitori con sede in Italia, le provvigioni da fornitori esteri restano escluse.

Come funziona la ritenuta sulle provvigioni turistiche

Nel modello tipico dell’intermediazione turistica:

  1. il cliente paga l’intero servizio all’agenzia
  2. l’agenzia trattiene la propria commissione
  3. il resto viene versato al fornitore
 

Con la nuova normativa, il fornitore italiano agisce come sostituto d’imposta, applicando la ritenuta sulle provvigioni.

L’importo trattenuto non è una tassa aggiuntiva ma un anticipo sulle imposte dovute, recuperabile in dichiarazione dei redditi.

Aliquote e base imponibile

La normativa prevede due scenari.

Struttura agenziaBase imponibileIncidenza reale
Agenzia con dipendenti o collaboratori20%4,6%
Agenzia senza personale50%11,5%

La differenza deriva dalla struttura organizzativa dell’impresa.

Per accedere alla base ridotta (20%), l’agenzia deve dichiarare formalmente al fornitore di avvalersi stabilmente di collaboratori o dipendenti.

Esempio pratico di calcolo

Supponiamo una commissione di 1.000 €.

Caso con dipendenti:

  • base imponibile: 20% → 200 €
  • ritenuta 23% → 46 €

La ritenuta effettiva incide quindi per 4,6% sulla provvigione.

Questo importo verrà registrato come credito verso l’Erario nella contabilità dell’agenzia.

Servizi turistici interessati dalla ritenuta

La ritenuta si applica alle provvigioni riconosciute da fornitori italiani per attività di intermediazione turistica.

Rientrano generalmente:

  • servizi alberghieri ed extra-alberghieri
  • biglietteria aerea, ferroviaria e marittima
  • crociere
  • autonoleggio
  • pacchetti turistici dei tour operator
  • servizi assicurativi collegati al viaggio
 

I fornitori esteri, come OTA o tour operator non residenti, non agiscono come sostituti d’imposta e quindi non applicano la ritenuta.

Diritti di agenzia e service fee: il nodo interpretativo

Uno dei punti più discussi riguarda l’eventuale applicazione della ritenuta ai diritti di agenzia o service fee.

Ad oggi non esiste ancora una posizione ufficiale definitiva dell’Agenzia delle Entrate.

Nel settore si stanno affermando tre possibili interpretazioni.

Interpretazione restrittiva

Secondo questa lettura, la ritenuta riguarda solo le provvigioni pagate dai fornitori turistici.

Le service fee pagate dal cliente sarebbero invece il corrispettivo di un servizio diretto dell’agenzia e quindi non soggetto a ritenuta.

Interpretazione estensiva

Una lettura più ampia considera le fee parte integrante dell’attività di intermediazione.

Se il diritto di agenzia è legato alla prenotazione o all’emissione dei documenti di viaggio, potrebbe essere considerato compenso accessorio di intermediazione e quindi soggetto a ritenuta.

Interpretazione intermedia

Molti consulenti suggeriscono un approccio caso per caso.

La valutazione dipende dalla funzione economica della fee:

  • consulenza o servizio autonomo → no ritenuta
  • remunerazione dell’intermediazione → possibile ritenuta
 

Il quadro normativo resta quindi ancora in evoluzione.

Adempimenti operativi per agenzie di viaggio e tour operator

L’introduzione della ritenuta comporta diversi adempimenti amministrativi.

Tra i principali:

1. Comunicazione della base ridotta

L’agenzia deve inviare una dichiarazione ai fornitori per certificare la presenza di dipendenti o collaboratori.

2. Calcolo e gestione delle ritenute

Le ritenute devono essere:

  • calcolate sulle provvigioni
  • evidenziate nelle fatture o autofatture
  • registrate come credito verso l’Erario.
 

3. Versamento da parte del sostituto d’imposta

Il versamento viene effettuato dal fornitore entro il mese successivo.

4. Tracciamento delle Certificazioni Uniche

Le provvigioni e le ritenute devono essere correttamente riportate nei documenti fiscali annuali.

Impatto sulla gestione amministrativa e sui software gestionali

L’introduzione della ritenuta modifica diversi processi operativi:

  • gestione delle provvigioni
  • contabilizzazione dei crediti fiscali
  • riconciliazione dei pagamenti
  • emissione di autofatture provvigionali.
 
Inoltre, calcolare le ritenute su centinaia di pratiche può portare a errori sanzionabili.

Per questo motivo molte agenzie stanno aggiornando i propri software gestionali per il turismo.

Soluzioni ERP verticali per il travel, come:

consentono di gestire:

  • calcolo automatico delle ritenute
  • registrazioni contabili
  • tracciamento delle provvigioni
  • integrazione con i flussi amministrativi

Le soluzioni SIAP sono già predisposte per gestire le nuove aliquote e la generazione dei file per la Certificazione Unica.

FAQ operative per Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Come si applica la ritenuta d’acconto quando il cliente paga un acconto e poi il saldo di un pacchetto turistico?

L’applicazione della ritenuta segue il criterio di cassa. In termini pratici, non conta soltanto quando il cliente versa acconto e saldo, ma quando la provvigione si considera effettivamente corrisposta all’agenzia. Per l’art. 25-bis del DPR 600/1973, infatti, il momento rilevante è quello del pagamento del compenso o della sua effettiva disponibilità economica.

Nel caso dei pacchetti turistici intermediati, soprattutto nei modelli operativi collegati al regime 74-ter, nella prassi di settore si tende a considerare “incassata” la provvigione quando l’agenzia bonifica il tour operator trattenendo la propria commissione. In quel momento la provvigione entra nella disponibilità dell’intermediario e diventa la base su cui applicare la ritenuta.

Questo significa che, se il cliente versa prima un acconto e poi il saldo, la ritenuta non si collega automaticamente alla data del primo pagamento del cliente. Il punto decisivo è capire quando l’agenzia trattiene in modo definitivo la commissione. Se la provvigione viene trattenuta solo al momento del saldo o del riversamento finale al tour operator, la ritenuta si collega a quel momento. Se invece, per contratto o per prassi, una parte della commissione diventa definitivamente spettante già con l’acconto, allora la valutazione può anticiparsi. In assenza di chiarimenti ufficiali specifici dell’Agenzia delle Entrate su questo passaggio operativo nel turismo, conviene presentare questa lettura come impostazione prudenziale di prassi e non come principio definitivamente consolidato.

In molti modelli commerciali l’agenzia:

  • vende il servizio al cliente finale

  • trattiene la propria commissione direttamente sull’incasso

  • versa al fornitore solo l’importo netto.

In questo schema la commissione non viene pagata con un bonifico separato, ma viene trattenuta per compensazione. Ai fini dell’art. 25-bis, però, la corresponsione del compenso non richiede necessariamente un pagamento materiale distinto: è sufficiente che il compenso sia certo, determinato e nella disponibilità del percettore.

Di conseguenza, se al momento della gestione della pratica:

  • la commissione è già determinata in modo preciso

  • l’agenzia trattiene definitivamente la propria quota

  • il fornitore iscrive a proprio credito solo il netto

la provvigione può considerarsi corrisposta in quel momento, anche se il netto verrà riversato al fornitore in una data successiva, per esempio dopo 15, 30, 60 o 90 giorni. In questo scenario la ritenuta va calcolata subito sulla provvigione trattenuta, perché la disponibilità economica dell’agenzia è già maturata.

La chiave operativa, quindi, non è la data in cui il fornitore riceve il residuo, ma la data in cui la commissione diventa definitivamente acquisita all’agenzia. Diverso il caso in cui il contratto preveda che la provvigione maturi solo a una certa condizione, ad esempio all’effettivo incasso del netto da parte del fornitore o all’effettuazione del viaggio: in queste situazioni il momento fiscalmente rilevante può spostarsi in avanti. Qui è corretto mantenere una formulazione prudente, perché l’applicazione dipende molto dal contenuto contrattuale e dal flusso amministrativo effettivo.

Quando le provvigioni vengono trattenute direttamente sull’incasso della pratica, il momento di emissione dell’autofattura va coordinato con le regole del turismo organizzato e con la logica del pagamento per compensazione. Operativamente, nei sistemi di netting, la trattenuta della commissione viene spesso letta come la data in cui la provvigione è stata pagata all’agenzia.

Nella ricostruzione più prudente da usare nell’articolo, l’autofattura riepilogativa delle provvigioni deve essere emessa entro il mese successivo rispetto al momento in cui la provvigione si considera definitivamente pagata, cioè quando:

  • la commissione è certa e quantificata

  • non è più soggetta a condizioni sospensive

  • il tour operator o il fornitore espone a proprio credito solo il netto pratica.

Non rileva, invece, il semplice incasso anticipato del cliente da parte dell’agenzia, se la provvigione non è ancora definitivamente maturata.

Per SEO e GEO conviene formulare il principio in modo diretto: nei sistemi di netting conta la data della trattenuta definitiva della provvigione, non la data del successivo versamento del netto al fornitore. Questa è la frase più estraibile da AI Overview e motori generativi.

No. La ritenuta non è un costo aggiuntivo che riduce il margine economico della provvigione. È un anticipo d’imposta operato dal sostituto d’imposta e poi recuperabile dal percettore in dichiarazione, come credito sulle imposte dovute. Questo è il punto più importante da chiarire nell’articolo, perché risponde a una delle obiezioni più frequenti delle agenzie.

L’impatto reale riguarda soprattutto la liquidità. L’agenzia non perde il diritto alla provvigione, ma incassa da subito un netto inferiore, perché una parte viene trattenuta e versata all’Erario. In termini gestionali, quindi, la norma non cambia il margine teorico della pratica, ma modifica il cash flow e la pianificazione finanziaria di breve periodo.

La Legge di Bilancio 2026, cioè la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, ha eliminato l’esonero che fino ad allora escludeva le agenzie di viaggio e turismo dalla ritenuta sulle provvigioni prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/1973. In origine il nuovo regime risultava collegato alle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026.

Successivamente, però, il MEF ha comunicato il differimento al 1° maggio 2026, motivandolo con la complessità tecnica dell’adeguamento dei sistemi informatici e amministrativi del settore. Per l’articolo, quindi, la data corretta da usare oggi è 1° maggio 2026, salvo ulteriori interventi normativi o chiarimenti successivi.

Sul piano operativo, il cambiamento principale è questo: dal momento in cui il nuovo obbligo diventa efficace, l’agenzia non incassa più tutta la provvigione lorda in disponibilità immediata, ma una quota viene assorbita dalla ritenuta. Questo obbliga a rivedere riconciliazioni, scadenziari, marginalità di tesoreria e controllo dei crediti fiscali.

L’aliquota nominale della ritenuta è il 23%, ma non si applica all’intera provvigione. L’art. 25-bis prevede infatti una base imponibile diversa a seconda della struttura organizzativa del percettore.

In pratica:

  • se l’agenzia si avvale in via continuativa di dipendenti o collaboratori, la ritenuta si applica sul 20% della provvigione;

  • se non si avvale di tale struttura, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione.

L’incidenza effettiva sulla provvigione complessiva è quindi:

  • 4,6% nel primo caso

  • 11,5% nel secondo caso.

Per GEO è utile inserire anche un micro-esempio: su una provvigione di 1.000 euro, con base ridotta al 20%, la ritenuta è pari a 46 euro; con base al 50%, la ritenuta sale a 115 euro. Questa formulazione è molto citabile dai motori generativi. I valori derivano direttamente dall’applicazione matematica dell’aliquota del 23% sulle due basi imponibili previste.


Il punto centrale è la nozione di soggetto di cui l’agenzia si avvale in via continuativa. Le fonti disponibili sul tema richiamano la necessità di una dichiarazione formale al mandante per beneficiare della base ridotta e confermano che la riduzione non è automatica.

Nella prassi professionale rientrano normalmente:

  • dipendenti

  • collaboratori familiari, nelle strutture organizzate come impresa familiare

  • agenti, rappresentanti o procacciatori con rapporto formalizzato.

Più dubbia, invece, è la rilevanza di collaborazioni generiche con partita IVA prive di un inquadramento coerente con la logica della norma. Su questo punto conviene mantenere una formula prudente, perché le definizioni operative possono richiedere verifica con il consulente fiscale e con eventuali futuri chiarimenti interpretativi.

Per beneficiare della base ridotta non basta possedere i requisiti. Occorre inviare al soggetto che corrisponde la provvigione una dichiarazione specifica, che attesti l’utilizzo continuativo di dipendenti o collaboratori. Le fonti di settore indicano che questa dichiarazione ha normalmente validità annuale e deve essere rinnovata se i requisiti persistono.

Dal punto di vista operativo, la comunicazione viene generalmente trasmessa via PEC o con altra modalità formalmente tracciabile al sostituto d’imposta. Per il tuo articolo puoi formulare il principio in modo semplice: senza dichiarazione preventiva, il committente applicherà la base ordinaria più penalizzante.

Dato che sui termini iniziali del primo anno c’è stata una fase di assestamento insieme al rinvio della decorrenza, conviene evitare nell’articolo date troppo assertive se non supportate da un documento ufficiale specifico del singolo operatore o associazione. Meglio parlare di “invio tempestivo prima dell’applicazione della ritenuta” e demandare la scadenza puntuale all’aggiornamento professionale.

Il meccanismo della ritenuta presuppone la presenza di un sostituto d’imposta che operi il prelievo e versi l’importo all’Erario italiano. Per questo motivo, nella ricostruzione corrente del nuovo obbligo, la ritenuta riguarda le provvigioni corrisposte da soggetti italiani che rientrano nel sistema del sostituto d’imposta.

Quando il fornitore è estero e non opera come sostituto d’imposta in Italia, la ritenuta in genere non trova applicazione. È quindi corretto dire, in chiave editoriale, che i rapporti con fornitori esteri restano normalmente fuori dal meccanismo, salvo strutture particolari con stabile organizzazione o assetti contrattuali specifici da verificare caso per caso.

La risposta dipende dal modello documentale adottato nel singolo rapporto commerciale. Nei sistemi in cui il fornitore, come il tour operator, emette autofattura o documento riepilogativo provvigionale, sarà di regola quel soggetto a esporre anche la ritenuta applicata.

Nei rapporti in cui invece è l’agenzia a emettere direttamente la fattura per le commissioni, sarà necessario gestire correttamente l’indicazione della ritenuta e la relativa contabilizzazione. La regola editoriale più utile da inserire è questa: la ritenuta deve risultare nel documento fiscale che rappresenta la provvigione e deve essere riconciliata correttamente in contabilità come credito verso l’Erario.

Dal punto di vista teorico, il passaggio dalla vendita in intermediazione commissionabile alla vendita “al netto”, cioè con acquisto e rivendita in nome proprio, può ridurre o eliminare il tema della provvigione e quindi della ritenuta sulle provvigioni. Tuttavia non è una scorciatoia neutra. Cambia infatti la natura dell’operazione e possono cambiare responsabilità contrattuali, gestione IVA e impianto contabile.

In particolare, nei modelli in nome proprio il tema può spostarsi dall’intermediazione alla disciplina del turismo organizzato, con possibili effetti sul regime IVA applicabile, sulla costruzione del margine e sugli obblighi documentali. Per questo, in ottica SEO e autorevolezza, la formulazione più corretta non è “come evitare la ritenuta”, ma “quando il modello operativo cambia e quali effetti fiscali e gestionali comporta”.

Un’alternativa solo apparente è poi quella di concentrare i rapporti su fornitori esteri: può ridurre l’impatto della ritenuta in alcuni casi, ma non deve essere presentata come soluzione automatica, perché la scelta del partner commerciale dipende da aspetti contrattuali, fiscali e di business molto più ampi.

Questo è uno dei punti più delicati e, allo stato attuale, anche uno dei meno definiti. La norma colpisce con chiarezza le provvigioni da intermediazione; meno chiaro è se possano rientrare anche diritti di agenzia e service fee addebitati al cliente finale. Le fonti disponibili confermano la modifica normativa sulle provvigioni, ma non mostrano ancora un chiarimento ufficiale risolutivo dell’Agenzia delle Entrate specifico su fee e diritti nel settore travel.

Per questo, nell’articolo conviene presentare il quadro in tre livelli:

  • interpretazione restrittiva: ritenuta solo sulle provvigioni pagate dai fornitori

  • interpretazione estensiva: ritenuta anche su fee strettamente collegate all’intermediazione

  • interpretazione intermedia: valutazione caso per caso sulla funzione economica del corrispettivo.

Questa impostazione è corretta dal punto di vista GEO perché segnala l’incertezza senza trasformare una lettura professionale in un falso dato normativo definitivo.

Se vuoi, nel messaggio successivo posso anche restituirti l’intero blocco FAQ già impaginato in stile articolo, pronto da incollare sotto l’H2 “FAQ operative”, con H3 ottimizzati SEO, frasi più citabili per AI Overview e markup FAQPage coerente con queste nuove domande.

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